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Principato di Monaco
1. Introduzione

Principato di Monaco (nome ufficiale Principauté de Monaco), stato dell’Europa meridionale. È un’enclave della Francia, alla quale è legato da un’unione doganale e monetaria. È delimitato a est, a nord e a ovest dal dipartimento francese di Alpes-Maritimes e a sud dal mar Mediterraneo. Ha una superficie di soli 2 km² e un’estensione costiera di 4 km. La capitale è Monaco.

2. Territorio

Situato sulle estreme propaggini meridionali delle Alpi Marittime, il principato di Monaco è caratterizzato dalla presenza di un promontorio roccioso, su cui si è costituito il nucleo cittadino originario, e da una zona retrostante collinosa, dalla superficie aspra e irregolare. Il territorio, fortemente urbanizzato, si estende su un porto naturale della Costa Azzurra, tra Nizza a ovest e Mentone a est.

1. Clima

Il paese ha un clima mediterraneo, con inverni miti e umidi ed estati calde e secche. Le temperature medie vanno dagli 8-12 °C in gennaio ai 22-26 °C in agosto. La media annua delle precipitazioni è di 730 mm.

2. Problemi e tutela dell’ambiente

Il governo monegasco, particolarmente sensibile ai problemi inerenti l’ambiente marino, nel 1976 ha adottato la Convenzione di Barcellona per la protezione del mar Mediterraneo dall’inquinamento. Nello stesso anno è stata istituita la prima riserva marina, denominata Larvotto, di 50 ettari. Nel 1986 è stata creata una seconda riserva marina, di un ettaro di ampiezza, per la salvaguardia dell’habitat del corallo rosso (Coralium rubrum). In queste aree, ben marcate e sorvegliate dall’Association Monegasque pour la Protection de la Nature, sono proibiti l’ingresso con imbarcazioni a motore, le immersioni subacquee e la pesca sportiva e non.

3. Popolazione

Il principato di Monaco ha una popolazione di 32.671 abitanti (2007), con una densità media di 16.336 persone per km², la più alta del mondo dopo quella di Macao. Tale dato si spiega se si tiene conto che il paese si estende su una piccola area interamente urbanizzata: il tasso della popolazione urbana è, infatti, del 100%. Le facilitazioni fiscali, inoltre, esercitano una forte attrattiva su soggetti singoli e imprese. Il tasso di immigrazione, del 7,70 per mille, è, conseguentemente, piuttosto elevato.

Solo il 16% dei residenti è propriamente monegasco; la popolazione è per la maggior parte francese (47%), ma comprende anche comunità italiane (16%), americane e inglesi.

1. Lingua e religione

La lingua ufficiale è il francese. Alcuni abitanti parlano ancora il monegasco, un antico dialetto ligure con influenze provenzali. È diffuso anche l’italiano. La popolazione è ad ampia maggioranza di religione cattolica (90%), con minoranze di ebrei e protestanti.

2. Istruzione e cultura

L’istruzione è gratuita e obbligatoria dai 6 ai 16 anni di età. L’organizzazione scolastica è analoga a quella francese. Per l’istruzione universitaria i monegaschi si rivolgono ai numerosi atenei francesi.

Il Principato è ricco di musei, tra cui il Museo oceanografico (1910), che ospita uno dei più grandi acquari del mondo, e il Museo di antropologia preistorica (1950), che si trova nelle vicinanze della Grotte de l’Observatoire – una grotta di stalattiti e stalagmiti abitata dall’uomo 300.000 anni fa – e del Jardin Exotique (1933) – un orto botanico con più di 7000 varietà di piante grasse –. Importanti sono le attività culturali organizzate dal Grand-Théâtre (1879), che, oltre a essere stato centro importante per il balletto moderno (vi operò, tra gli altri, Diaghilev, con la sua compagnia, Ballets Russes), ospita l’Orchestra filarmonica e l’Opera.

4. Divisioni amministrative e città principali

Il principato di Monaco ha un solo comune, Monaco (Monègue, la capitale), i cui confini corrispondono a quelli del Principato. Il comune è suddiviso in quattro quartieri contigui: Monaco Ville, La Condamine, Montecarlo e Fontvieille. Monaco Ville sorge nell’area del primo insediamento fortificato; oggi vi si trovano la Cattedrale (XIX secolo), i palazzi reali e governativi e il Museo oceanografico. La Condamine, l’abitato più popoloso, è il porto principale, nonché il centro commerciale e degli affari. Montecarlo è famosa per il casinò e il Grand-Théâtre dell’architetto Charles Garnier. Fontvieille, infine, con un terrapieno che ha consentito di strappare al mare 22 ettari di terreno, rappresenta l’area industriale. 50 km di strade asfaltate collegano lo stato alla rete viaria francese. L’aeroporto più vicino si trova a Nizza.

5. Economia

Nel 1993 il prodotto interno lordo ammontava a 558 milioni di dollari USA . Il tasso di disoccupazione è del 3,1%. L’economia è basata sul settore dei servizi e in particolare sul turismo e sulle attività finanziaria e bancaria.

L’agricoltura, che occupa soltanto 1.000 addetti (2003), e la pesca, con 3,31 tonnellate (2004) di pescato annuo, svolgono un ruolo assai modesto. Dal dopoguerra l’industria leggera ha assunto, invece, una discreta importanza nei settori farmaceutico, chimico, elettronico, cosmetico, tessile e poligrafico. Fondamentale nell’economia monegasca è l’apporto della manodopera francese e italiana, costituita da circa 10.000 frontalieri.

Dei milioni di turisti che visitano ogni anno il principato, solo una piccola parte vi si trattiene più di un giorno (286.000 nel 2005): il loro afflusso assicura il 25% delle entrate nazionali. Il rally di Montecarlo e il Gran Premio di Monaco, che si svolgono sulle strade del Principato, costituiscono una grande attrattiva per gli appassionati di automobilismo.

Le agevolazioni fiscali e le leggi sul segreto bancario hanno favorito l’ingresso di capitali provenienti da élite finanziarie internazionali. La Société des Bains de Mer, della quale dal 1967 il governo possiede la maggioranza delle azioni, è proprietaria di grandi alberghi, ristoranti prestigiosi, club esclusivi, casinò.

Importanti voci dell’economia monegasca sono rappresentate dalle entrate dei quattro casinò, (tra cui quello di Montecarlo, passato sotto il controllo dello stato nel 1967), dalle emissioni di francobolli a scopo filatelico e dalle concessioni dei diritti per le emittenti radiofonica e televisiva locali. Fino all’introduzione dell’euro (2002), l’unità monetaria nazionale era il franco francese.

6. Ordinamento dello stato

Il Principato di Monaco è, in base alla Costituzione del 1962, una monarchia costituzionale ereditaria. La famiglia Grimaldi regna sul principato da sette secoli.

1. Potere esecutivo

Il potere esecutivo è affidato al principe e a un gabinetto (Consiglio di governo) che fa capo al ministro di Stato; questi è tradizionalmente scelto dal principe tra i candidati proposti dal governo francese.

2. Potere legislativo

Il potere legislativo compete congiuntamente al principe e a un Parlamento unicamerale, il Consiglio nazionale (Conseil national), composto da 18 membri eletti a suffragio universale con un mandato di cinque anni. Hanno diritto al voto tutti i cittadini a partire dai 21 anni di età.

3. Potere giudiziario

L’ordinamento giudiziario, basato sul diritto francese, prevede una Corte suprema (Tribunal supreme) i cui giudici sono nominati dal principe su indicazione del Consiglio nazionale. La pena di morte è stata abolita nel 1962.

4. Difesa

La difesa del Principato di Monaco, che non ha un esercito proprio, spetta alla Francia.

5. Forze politiche

Nelle elezioni legislative del 1998 l’Unione nazionale e democratica (Union nationale et démocratique, UND) ha ottenuto la maggioranza dei seggi in Parlamento, risultando il gruppo più importante del paese.

7. Storia

Abitata fin dalla preistoria, nel II secolo a.C. la regione che oggi comprende il Principato di Monaco fu conquistata dai romani, che le diedero il nome di Portus Herculis Monoeci. Dopo aver subito numerose invasioni durante l’Alto Medioevo, nel 1191 il territorio entrò a far parte dei possedimenti della Repubblica di Genova e nel 1297 fu acquisito dalla casata dei Grimaldi, una famiglia guelfa genovese. Perso il predominio nel 1301, la casata lo riconquistò definitivamente, con Carlo I Grimaldi, nel 1331. Nel 1346 e nel 1355 i Grimaldi acquisirono le signorie e i feudi di Mentone e Roccabruna, ma dovettero difendere il territorio dalle mire della Francia, di Genova e dei Savoia. Solo nel XV secolo la signoria dei Grimaldi fu riconosciuta dal Ducato di Savoia e nel 1512 anche dalla Francia.

Nel 1793, durante la Rivoluzione francese, i Grimaldi furono destituiti e il principato fu annesso alla Francia con il nome di Fort-Hercule. Dopo il primo trattato di Parigi, nel 1814, che restituiva il principato ai Grimaldi, il congresso di Vienna del 1815 stabilì che Monaco divenisse un protettorato del Regno di Sardegna. Nel 1861 tornò a essere un principato indipendente sotto tutela francese. Nel giugno del 1866 il Plateau des Spelugues venne rinominato Monte-Carlo in onore del principe Carlo III Grimaldi. Nel 1889, alla morte di Carlo III, salì al trono suo figlio Alberto I.

Nel 1911 il principe Alberto I concesse una Carta costituzionale; con un trattato stipulato nel 1918 la Francia si assicurò il diritto di annessione del principato nel caso di estinzione della casa regnante. Nel 1922, alla morte di Alberto I, salì al trono del principato il figlio Luigi II.

Nel 1949 salì al trono il principe Ranieri III che, nel 1956, sposò la famosa attrice americana Grace Kelly. Le nozze attirarono l’attenzione delle cronache internazionali e contribuirono alla fortuna del principato, che durante gli anni Sessanta e Settanta divenne una delle mete preferite del turismo d’élite, ma soprattutto, grazie alle favorevolissime leggi fiscali introdotte da Ranieri e all’impenetrabile segreto che circonda il suo sistema bancario, di cospicui patrimoni internazionali (si calcolano in più di 350.000 i conti correnti attivi nelle banche monegasche). Ranieri III introdusse una nuova Costituzione nel 1962, conservando per sé ampi poteri. Nel 1993, ottenne l’adesione del principato alle Nazioni Unite.

Nel 1997 il principato celebrò i settecento anni di vita. Nel marzo 2005, alla morte di Ranieri, la guida del principato passò al figlio Alberto.
 

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 530



Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA






N. 530





DISEGNO DI LEGGE


d’iniziativa del senatore BORNACIN


COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2008


Agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori frontalieri






Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende risolvere l’annoso problema, da tempo avvertito, dei lavoratori frontalieri. Si definiscono «lavoratori frontalieri» i cittadini italiani che, pur mantenendo la propria residenza in Italia, prestano attività lavorativa all’estero, vicino ai confini, e che quindi tutti i giorni attraversano la frontiera per recarsi al lavoro e poi tornare a casa.

La posizione giuridica del lavoratore frontaliero si distingue da quella del lavoratore migrante, che lascia il proprio Paese d’origine, mentre il «lavoratore frontaliero» ha una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e il luogo di lavoro.
In virtù della normativa comunitaria, l’espressione «lavoratore frontaliero» designa «qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale)» (articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004).
In campo fiscale, le convenzioni bilaterali di doppia imposizione, che determinano il regime fiscale dei lavoratori frontalieri, adoperano delle definizioni restrittive, che introducono l’ulteriore criterio cosiddetto «spaziale» che impone di dare rilevanza al fatto di risiedere in uno Stato e lavorare in un altro.
È indubbio che il lavoro frontaliero costituisce una risorsa economica, ma anche sociale e umana, di notevole importanza nel Paese: secondo lo studio del Parlamento europeo in Europa occidentale, nel 1995, vi erano 380.000 lavoratori frontalieri. Se si considera che l’insieme della popolazione attiva nell’Unione europea era di 148 milioni nel 1995, i lavoratori frontalieri rappresentavano lo 0,26 per cento della forza lavoro totale. E i dati ovviamente sono esponenzialmente cresciuti in dieci anni, rendendo la componente frontaliera del mercato del lavoro elemento fondamentale per lo sviluppo locale delle regioni di frontiera.
Nonostante l’apporto fornito dai lavoratori frontalieri nel mercato del lavoro, è da tempo sentita l’esigenza di parificare il trattamento loro riservato, allo stato dell’arte eccessivamente discriminatorio, in materia di imposte dirette e in particolare in relazione alla concessione della deducibilità e di sgravi fiscali particolari. In Italia il problema coinvolge circa 5.000 frontalieri che prestano lavoro dipendente all’estero in zone di frontiera, ad esempio in Francia, Austria, Repubblica di San Marino e in altri Paesi limitrofi, come il Principato di Monaco.
In assenza di convenzioni tra la Repubblica italiana e gli Stati confinanti, e nelle more di una disciplina definitiva, le diverse disposizioni contenute nelle recenti leggi finanziarie hanno consentito di escludere dalla base del reddito imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero come frontaliero, qualora il rapporto di lavoro sia prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, e qualora il reddito complessivo dichiarato dal lavoratore sia inferiore a un determinato importo. Ora, con il presente disegno di legge, si vuole evitare che tale disposizione sia inserita nelle future leggi finanziarie, per darle invece la sicurezza e la forza di normativa autonoma e durevole. A tale fine si prevede la tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l’importo di 12.000 euro. È inoltre auspicabile l’interazione tra i sistemi fiscali e sociali degli Stati membri dell’Unione europea, relativamente alle differenze nelle aliquote delle imposte dirette e dei contributi sociali tra il Paese di residenza e il Paese luogo di lavoro. È infatti noto che, nelle more di una esauriente legislazione comunitaria relativa al regime fiscale al quale dovrebbe essere soggetto il lavoratore frontaliero, si rinvia la materia alle convenzioni fiscali bilaterali firmate dagli Stati europei al fine di evitare la doppia imposizione sui redditi transnazionali.
Si auspica dunque una regolamentazione unitaria del problema transfrontaliero, e la rapida approvazione del presente disegno di legge, che già rappresenta un primo atto di volontà nella risoluzione di un problema che coinvolge i lavoratori e le lavoratrici a tutt’oggi discriminati.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l’importo di 12.000 euro.

2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Il Senatore Gabriele Boscetto
Il Senatore Gabriele Boscetto l'autore del bonus fiscale per i frontalieri
 

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