11/02/2008   
Regime fiscale dei lavoratori frontalieri

In cosa consiste lo speciale regime con franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri? Come deve operare il sostituto d'imposta ai fini di una corretta tassazione? Cosa prevedono le esistenti Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni? Su quale reddito deve essere applicata la detrazione ex art. 13 del Tuir?


Ciò che differenzia i lavoratori all'estero dai cd. lavoratori frontalieri (entrambi hanno nel nostro paese la "dimora abituale") è il luogo dello svolgimento della prestazione lavorativa:

• il lavoratore all'estero è colui che presta all'estero, in via continuativa ed esclusiva, il proprio lavoro e "che nell'arco di dodici mesi" soggiorna "nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni"(ex art. 51, D.P.R. n. 917/1986 - Tuir);

• il lavoratore frontaliero, invece, è colui che presta lavoro all'estero, in zone di frontiera, recandovisi quotidianamente .


Le due fattispecie sono regolate in maniera distinta dal punto di vista fiscale. Per il lavoratore all'estero vale che:

• se il numero di giorni di lavoro effettivamente prestati fuori dall'Italia è inferiore a 183, il reddito è imponibile con le normali regole relative al lavoro dipendente (ex art. 51 e segg. Tuir);

• se il lavoro all'estero si protrae per più di 183 giorni, il reddito sarà tassato in base ad una retribuzione convenzionale (stabilita con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero delle finanze).


Il lavoratore frontaliero, invece, è oggetto di una particolare sistemazione fiscale in ragione della continua mobilità tra luogo di residenza in Italia e luogo di svolgemento dell'attività lavorativa. L'Amministrazione finanziaria vuole individuare precisamente la figura di questo tipo di lavoratore, in modo da evitare interpretazioni più ampie:

• l'attività lavorativa deve essere svolta "in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato";

• viene limitata l'esclusione dalla base imponibile Irpef ai soli redditi derivanti da attività lavorative prestate, nelle zone di frontiera (ad esempio, Francia, Austria e San Marino) ed in altri Paesi limitrofi (ad esempio il Principato di Monaco), da soggetti residenti nel territorio dello Stato.


Situazione pregressa (anni 2001-2002)
Per gli anni 2001 e 2002, in base ad un articolo della Finanziaria 2001 modificato nella Finanziaria 2002, i redditi dei frontalieri erano espressamente esclusi dalla base imponibile. Inoltre, se il lavoratore di frontiera avesse richiesto prestazioni sociali agevolate, egli doveva far presente tale sua posizione reddituale alla pubblica amministrazione interessata.
Quindi, fino al 2002, si aveva una vera e propria deroga ai principi generali di tassazione, che invece puntano ad inglobare nella tassazione tutti i redditi posseduti da un soggetto residente.

Situazione attuale (dal 2003)
La Finanziaria 2003, modificando la disciplina fiscale dei lavoratori frontalieri, ha disposto che: "per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 e 2007 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro". Una serie di proroghe ha di fatto prolungato nel tempo, dal 2003 fino a tutto il 2007 , il particolare regime fiscale dei frontalieri.

Tuttavia, queste disposizioni non prescindono dalle esistenti Convenzioni biletrali contro le doppie imposizioni:

• Convenzione Italia - Francia: la legge n. 20/1992 prevede che, in deroga alle regole generali, "i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti";

• Convenzione Italia - Austria: la legge n. 762/1984 prevede che il lavoratore frontaliero "è imponibile per il reddito che ritrae da tale attività soltanto nello Stato di cui è residente";

• Accordo Italia - Svizzera: la legge n. 943/1978 recita che "i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta".


Applicazione pratica del regime attuale
Ai fini dell'applicazione del regime di tassazione dei frontalieri si deve innanzitutto individuare:

1.
l'insieme di tutte le somme e valori corrisposti al soggetto in relazione al reddito di lavoro svolto come frontaliero;

2.
operare la riduzione, da tale importo globale annuo, della franchigia spettante, ex lege, pari ad € 8.000,00;

3.
applicare la tassazione Irpef su tale differenza secondo le normali regole del Tuir (sempre tenendo conto, preliminarmente, di eventuali contrarie Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione).


La franchigia spettante ex lege non deve essere parametrata alla durata del rapporto nell'anno, ma utilizzata in maniera fissa.

Conclusioni
Si deve quindi rilevare, per concludere, la svolta operata nel 2003 relativamente al diverso regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri. Da un regime di esenzione totale si è passati, infatti, ad uno speciale regime con franchigia.
Quest'ultima disposizione, che è stata più volte reiterata nel tempo, vale anche per tutto l'anno 2007.2008,2009,2010


Fonte:
 

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